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ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

L'APE è il documento che descrive le prestazioni energetiche di un immobile o di una singola unità immobiliare che sintetizza in una scala che va da G ad A4 la qualità dell'immobile in materia di consumi energetici annuali.
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QUANDO E' OBBLIGATORIO?
​L'immobile deve essere dotato dell'attestato nei seguenti casi:
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In caso di VENDITA, di TRASFERIMENTO DI IMMOBILI sia a titolo oneroso che gratuito o CONTRATTO DI LOCAZIONE ed è prodotto a carico del proprietario.
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In caso di NUOVA COSTRUZIONE in questo caso l'ape è prodotto a carico del costruttore.
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In caso di RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE ossia quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie disperdente dell'intero edificio.
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In caso di EDIFICI UTILIZZATI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI e APERTI AL PUBBLICO con superficie utile totale maggiore di 250mq
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In caso di ANNUNCI PUBBLICITARI e COMMERCIALI indipendentemente dal mezzo di comunicazione usato.
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In caso di EDIFICI DI PROPRIETA' PUBBLICA relativamente alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici.
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La certificazione energetica è obbligatoria nelle casistiche precedentemente indicate per tutte le categorie di edifici definite dall’art. 3 del DPR 412/93. Vediamole:
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E.1 Edifici di tutte le tipologie adibiti a residenza e assimilabili;
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E.2 Edifici adibiti a residenze collettive, a uffici e assimilabili;
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E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili;
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E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili;
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E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili;
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E.6 Edifici adibiti ad attività sportive;
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E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
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E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
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QUANDO NON E' OBBLIGATORIO?
​L'immobile non deve essere dotato dell'APE nei seguenti casi:
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FABBRICATI ISOLATI con superficie utile totale inferiore a 50mq.
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EDIFICI INDUSTRIALI ed ARTIGIANALI riscaldati per esigenze del processo produttivo.
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EDIFICI AGRICOLI o RURALI non residenziali senza impianto di climatizzazione estivo ed invernale
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EDIFICI NON COMPRESI NELLE CATEGORIE DI EDIFICI classificati all'art.3 del D.P.R. 26/08/1993 n. 412.
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EDIFICI ADIBITI A LUOGHI DI CULTO.
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RUDERI (tale stato deve essere esplicitato nell'atto notarile).
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FABBRICATI IN COSTRUZIONE per i quali non si dispone di agibilità al momento della compravendita purchè tale stato sia espressamente dichiarato nell'atto notarile.
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MANUFATTI NON QUALIFICABILI COME SISTEMI COSTITUITI DALLE STRUTTURE EDILIZIE ESTERNE DELIMITANTI UNO SPAZIO DI VOLUME DEFINITO (es. piscina all'aperto, serra non realizzata a strutture edilizie ecc.)
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per i punti 6 e 8 resta comunque l'obbligo di presentazione dell'APE in relazione alla normativa vigente alla data di presentazione del titolo abilitativo.
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Tutto ciò premesso proviamo a fare un pò più di chiarezza in mezzo a questa marea di informazioni, associando le categorie catastali a quelle elencate nel DPR 412/93; la categoria catastale è facilmente verificabile su di una visura catastale del vostro immobile:
CATEGORIE CATASTALI DEGLI EDIFICI CLASSIFICAZIONE GENERALE DEGLI EDIFICI
PER CATEGORIA SECONDO DPR 412/93
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