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ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

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L'APE è il documento che descrive le prestazioni energetiche di un immobile o di una singola unità immobiliare che sintetizza in una scala che va da G ad A4 la qualità dell'immobile in materia di consumi energetici annuali.

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QUANDO E' OBBLIGATORIO?

​L'immobile deve essere dotato dell'attestato nei seguenti casi:

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  1. In caso di VENDITA, di TRASFERIMENTO DI IMMOBILI sia a titolo oneroso che gratuito o CONTRATTO DI LOCAZIONE ed è prodotto a carico del proprietario.

  2. In caso di NUOVA COSTRUZIONE in questo caso l'ape è prodotto a carico del costruttore.

  3. In caso di RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE ossia quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie disperdente dell'intero edificio.

  4. In caso di EDIFICI UTILIZZATI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI e APERTI AL PUBBLICO con superficie utile totale maggiore di 250mq

  5. In caso di ANNUNCI PUBBLICITARI e COMMERCIALI indipendentemente dal mezzo di comunicazione usato.

  6. In caso di EDIFICI DI PROPRIETA' PUBBLICA relativamente alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici.

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La certificazione energetica è obbligatoria nelle casistiche precedentemente indicate per tutte le categorie di edifici definite dall’art. 3 del DPR 412/93. Vediamole:

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  1. E.1 Edifici di tutte le tipologie adibiti a residenza e assimilabili;

  2. E.2 Edifici adibiti a residenze collettive, a uffici e assimilabili;

  3. E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili;

  4. E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili;

  5. E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili;

  6. E.6 Edifici adibiti ad attività sportive;

  7. E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

  8. E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

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QUANDO NON E' OBBLIGATORIO?

​L'immobile non deve essere dotato dell'APE nei seguenti casi:

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  1. FABBRICATI ISOLATI con superficie utile totale inferiore a 50mq.

  2. EDIFICI INDUSTRIALI ed ARTIGIANALI riscaldati per esigenze del processo produttivo.

  3. EDIFICI AGRICOLI o RURALI non residenziali senza impianto di climatizzazione estivo ed invernale

  4. EDIFICI NON COMPRESI NELLE CATEGORIE DI EDIFICI classificati all'art.3 del D.P.R. 26/08/1993 n. 412.

  5. EDIFICI ADIBITI A LUOGHI DI CULTO.

  6. RUDERI (tale stato deve essere esplicitato nell'atto notarile).

  7. FABBRICATI IN COSTRUZIONE per i quali non si dispone di agibilità al momento della compravendita purchè tale stato sia espressamente dichiarato nell'atto notarile.

  8. MANUFATTI NON QUALIFICABILI COME SISTEMI COSTITUITI DALLE STRUTTURE EDILIZIE ESTERNE DELIMITANTI UNO SPAZIO DI VOLUME DEFINITO (es. piscina all'aperto, serra non realizzata a strutture edilizie ecc.)

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per i punti 6 e 8 resta comunque l'obbligo di presentazione dell'APE in relazione alla normativa vigente alla data di presentazione del titolo abilitativo.

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Tutto ciò premesso proviamo a fare un pò più di chiarezza in mezzo a questa marea di informazioni, associando le categorie catastali a quelle elencate nel DPR 412/93; la categoria catastale è facilmente verificabile su di una visura catastale del vostro immobile:

                                                   

                                                CATEGORIE CATASTALI DEGLI EDIFICI                                 CLASSIFICAZIONE GENERALE DEGLI EDIFICI

                                                                                                                                          PER CATEGORIA SECONDO DPR 412/93

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