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COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA

La CILA è disciplinata dall’art. 6 bis del DPR 380/2001 (T.U. Edilizia), la comunicazione è utilizzabile ogni qualvolta siamo dinanzi a un intervento non riconducibile all'attività edilizia libera (art.6), soggetta al rilascio preventivo del permesso di costruire (art.10) e sottoposta a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA (art.22).

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QUALI SONO GLI INTERVENTI SOGGETTI A CILA?

​In ogni caso gli interventi sottoposti a CILA devono essere sempre effettuati nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, e volendo esemplificare:

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  1. interventi di manutenzione straordinaria compresa l’apertura di porte interne e la modifica di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, o per determinare il frazionamento o l’accorpamento delle unità immobiliari, sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell’edificio

  2. la realizzazione di impianti di colture poliennali e di movimenti di terra ai soli fini delle pratiche colturali, per i quali sia necessario acquisire l’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui all’articolo 42 della l.r. 39/2000 o l’autorizzazione paesaggistica in quanto non rientranti nelle fattispecie previste dall’articolo 149, lettera b), del Codice. La comunicazione è trasmessa unitamente alle relative autorizzazioni

  3. le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni

  4. le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili

  5. le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l’installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici

  6. i manufatti temporanei di cui all’articolo 70, comma 1, comprese le serre aventi le medesime caratteristiche

  7. le modifiche interne di carattere edilizio da eseguirsi negli organismi edilizi con destinazione d’uso non residenziale, ancorché comportanti mutamento della destinazione d’uso sempre che tali modifiche non riguardino le parti strutturali dell’edificio e, comunque, con esclusione:

    1. degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001,

    2. degli interventi comportanti modifiche alla superficie coperta preesistente;

    3. degli interventi comportanti l’introduzione della destinazione d’uso residenziale;

    4. degli interventi riguardanti immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, come definita dall’articolo 135, comma 2, lettera c)

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