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CONFORMITÀ URBANISTICA E CATASTALE

La relazione tecnica di compravendita è redatta da un tecnico (Ingegnere, Architetto, Geometra) attraverso il quale il venditore garantisce in sede di rogito o donazione, la DOPPIA CONFORMITA' urbanistica e catastale dell'immobile oggetto di compravendita.​​​​​​​​​​​​​​

 

QUANDO E' OBBLIGATORIO ACCERTARLA?

La conformità dell'immobile va accertata obbligatoriamente in caso di compravendita o donazione di un bene immobile (appartamento, garage, ecc...) o porzione di esso, in caso di specifici interventi edilizi per cui è richiesta l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato oppure in alcuni casi per la richiesta di un mutuo.

IL RUOLO DEL TECNICO

Il professionista incaricato alla redazione della relazione è tenuto a verificare una serie di aspetti che di seguito elencati:

  • CONFORMITA' URBANISTICA: attraverso l'accesso agli atti custoditi in Comune verificherà e confronterà i titoli abilitativi autorizzativi con cui è stato realizzato e/o modificato l'edificio con lo stato di fatto dell'immobile

  • CONFORMITA' CATASTALE: attraverso l'accesso alla banca dati catastale verificherà e confronterà la corrispondenza tra lo stato di fatto e la planimetria depositata. Occorre precisare che anche se il catasto di per se non è "probatorio" e non dimostra la regolarità urbanistica deve comunque rispecchiare lo stato di fatto.

  • AGIBILITA': il mancato rilascio del certificato di agibilità costituisce un inadempimento del contratto, da cui può conseguirne o un'azione di adempimento (e quindi obbligo di provvedere a ottenere il certificato mancante) o un'azione di risoluzione e risarcimento danni. La mancanza di agibilità non provoca necessariamente la nullità del contratto, infatti l’acquirente, purché sia consapevole, può acquistare liberamente l'immobile facendosi carico di provvedervi successivamente.

  • APE: è SEMRPE obbligatorio in caso di compravendita, donazione o affitto

 

Dalla relazione di conformità può quindi emergere anche una NON CONFORMITA' dell'immobile, in questi caso si può procedere alla regolarizzazione del bene tramite una sanatoria edilizia ed al pagamento di una sanzione amministrativa.

 

ATTENZIONE PERO' CHE LE DIFFORMITÀ RISCONTRATE POTREBBERO NON ESSERE SANABILI!!!

 

 

RISCHI E RESPONSABILITÀ

La conformità urbanistica è dichiarata dal venditore, il quale può delegare un tecnico di propria fiducia.

Il notaio non ha l'obbligo di verificare la veridicità di questa dichiarazione anche se in realtà la maggior parte richiedono una relazione firmata da parte di un tecnico.

La responsabilità civile e/o penale è del venditore, l'ABUSO NON E' TRASFERITO CON LA COMPRAVENDITA! 

Il tecnico rischia una condanna civile e/o penale in caso di dichiarazione mendace!

La relazione di conformità è importantissima all'atto della compravendita, se non fosse presente richiedetela! In caso di difformità potrete richiederne la sanatoria a spese del venditore! Verificare questi aspetti è fondamentale per essere sicuri di cosa stiamo acquistando!

Diffidate da chi offre il servizio a prezzi stracciati, potreste incappare in tecnici negligenti e mettervi in guai molto grossi. I tecnici sono coperti da assicurazioni, ma chi commette un abuso edilizio (reato penale), in caso di denuncia dell'acquirente, subisce un processo civile e penale.

 

Ecco perché importantissimo affidarsi ad un tecnico competente e serio!

CONTATTACI!

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