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Relazione Termica Ex L.10/91

La legge n. 10 del 09/01/1991, "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", pubblicata in Gazzetta Ufficiale del  16 gennaio 1991, n. 13, nasce con l'intento di razionalizzare il consumo dell'energia utilizzata per il riscaldamento e di regolamentare il settore termotecnico. Contiene al suo interno tutti gli obblighi di contenimento energetico che devono essere verificati da appositi calcoli e rispettati in fase realizzativa. La legge impone la verifica dell'involucro edilizio, costituito da tetti, pareti e solai, per evitare dispersioni di calore e quindi sprechi di energia. Un altro aspetto a cui la legge presta attenzione è il rendimento degli impianti, che se è al di sotto di determinati valori non consente il risparmio energetico richiesto.

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QUALI INTERVENTI SONO SOGGETTI ALLA L.10/91?

Sono definite le seguenti tipologie di intervento:

  • nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione

  • ristrutturazione importante di primo livello: interessa l'involucro edilizio con un'incidenza >50% della superficie disperdente lorda e comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva

  • ristrutturazione importante di secondo livello: interessa l'involucro edilizio con un'incidenza >25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e può interessare l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva

  • riqualificazione energetica: interventi che coinvolgono una superficie minore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore

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QUALI INTERVENTI SONO ESCLUSI DALLA L.10/91?

Sono esclusi dall'applicazione dei requisiti minimi di efficienza energetica:

  • gli interventi di ripristino dell'involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico o rifacimento delle porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio

  • gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti

  • la sostituzione del generatore di calore con potenza nominale al focolare minore di 50 Kw senza cambio di combustibile e/o tipologia di generatore (vettore energetico o tecnologia di combustione)

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PER QUANTO RIGUARDA GLI INFISSI?

Nel caso di mera sostituzione di infissi (vetro+telaio) che si configuri come riqualificazione energetica, la relazione a cura del progettista può essere sostituita da una dichiarazione dell'azienda produttrice solo nel caso di chiusure oscuranti o tipologia di superfici trasparenti per le quali risulti soddisfatto il valore di trasmittanza solare. Nella documentazione fornita dovrà essere riportata la trasmittanza termica, la permeabilità all'aria ed il valore di trasmittanza solare.

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...E PER LE POMPE DI CALORE?

Innanzitutto bisogna fare chiarezza sulla definizione di impianto termico...la normativa all'art.2 comma 1-tricies del D.lgs 192/2005 modificato dalla L. 90/2013 la definisce come: "impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate." Quindi, alla luce di quanto detto sopra, per quanto riguarda l'installazione di pompe di calore con potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 5 Kw o quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW; in tal caso si ricadrà nella nuova installazione di impianto termico e di conseguenza sarà necessario redigere la relazione tecnica.

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ATTENZIONE OGNI IMPIANTO TERMICO DEVE ESSERE RIPORTATO NEL LIBRETTO DI IMPIANTO!!

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