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SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'

La SCIA è disciplinata dall’art. 22 del DPR 380/2001 (T.U. Edilizia), e nel caso della Regione Toscana anche dall'art. 135 della L.R. 65/2014, ed è necessaria nel caso dei seguenti interventi:

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  1. interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino parti strutturali dell'edificio

  2. interventi di restauro e di risanamento conservativo, qualora riguardino parti strutturali dell'edificio

  3. interventi di ristrutturazione edilizia

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​​​​​​​​​​QUALI SONO GLI INTERVENTI SOGGETTI A SCIA?

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In ogni caso gli interventi sottoposti a SCIA devono essere sempre effettuati nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, e volendo esemplificare:

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  1. le opere di reinterro e scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano la coltivazione di cave e torbiere

  2. fermo restando quanto previsto dall’articolo 136, comma 2, lettera g), i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, edifici ed aree, eseguiti in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all’articolo 98

  3. le demolizioni di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione

  4. le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso

  5. fermo restando quanto previsto dall’articolo 136, ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che, in base alla presente legge, non sia soggetta a permesso di costruire

  6. gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento dei volumi esistenti oppure deroga agli indici di fabbricabilità, fermo restando quanto stabilito all’articolo 136, comma 1, lettera b)

  7. fermo restando quanto previsto dall’articolo 136, comma 2, lettera a), gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, sempre che non alterino la volumetria complessiva e la sagoma degli edifi ci. Detti interventi non possono comportare mutamenti della destinazione d’uso. Tra gli interventi di cui alla presente lettera, sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso

  8. gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo comprendono altresì gli interventi sistematici volti alla conservazione ed all’adeguamento funzionale di edifici ancorché di recente origine, eseguiti nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio

  9. fermo restando quanto previsto dall’articolo 136, comma 2, lettera g), gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, ossia quelli rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Essi comprendono altresì gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti)

  10. gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all’interno del resede di riferimento o in aderenza all’edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento del volume dell’edificio medesimo, calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio, compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all’interno del resede di riferimento. Tali interventi comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell’edificio principale

  11. l’installazione delle serre e dei manufatti aziendali di cui all’articolo 70, comma 3, lettera a)

  12. l’installazione dei manufatti per l’attività agricola amatoriale di cui all’articolo 78

  13. l’installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 34, comma 6 quater, della l.r. 3/1994, negli appostamenti fissi per l’attività venatoria autorizzati dalla provincia ai sensi della medesima legge regionale

  14. le opere individuate dal piano antincendi boschivi di cui all’articolo 74 della l.r. 39/2000 ove non riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 136

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